Il Garante torna sul mancato rispetto dei diritti dei lavoratori, sanzionando il Comune di Curatolo che, attraverso la raccolta delle immagini proveniente dalle telecamere pubbliche installate con finalità di sicurezza urbana nel territorio di sua competenza, ha licenziato un dipendente con l’accusa di assenteismo.
Viene quindi ribadito il divieto all’utilizzo delle videocamere di sorveglianza a scopo disciplinare: non è consentito convertire la finalità originaria con la quale si è installato il sistema, ovvero la sicurezza, in una che ha invece lo scopo di sorvegliare l’attività dei lavoratori quando non vi siano le garanzie che sono previste dallo Statuto dei Lavoratori, anche qualora vi siano segnalazioni esterne di comportamenti scorretti.
Il Garante ha infatti potuto verificare che l’impianto di videosorveglianza era stato attivato senza fornire informative complete e con una corretta base giuridica, né applicando cartelli informativi obbligatori, né svolgendo una valutazione di impatto (DPIA) come richiesto dall’articolo 35 del GDPR.
La situazione del Comune è stata inoltre ulteriormente aggravata dalla richiesta della Sindaca e una collaboratrice di effettuare riprese sulla dipendente attenzionata nel periodo della malattia. Anche in questo caso vi è stata una illecita attività investigativa su fatti che non sono rilevanti ai fini lavorativi e che è vietata dall’articolo 8 dello Statuto dei lavoratori.
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