Sebbene ormai la presenza degli impianti di videosorveglianza nei condomini sia una realtà diffusa, è bene non dare per scontati alcuni adempimenti che ne legittimano l’installazione.

Qui nel seguito condividiamo brevemente alcuni aspetti generali che possono servire ad evitare trattamenti illeciti di dati personali, evidenziando che l’oggetto dell’articolo sono le aree comuni del condominio e non le aree esclusive e private dei condomini.

L’articolo 1122-ter del Codice Civile prevede che l’installazione di un impianto di videosorveglianza condominiale debba essere specificatamente deliberata dall’assemblea condominiale, approvata con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136, comma 2 del Codice Civile).

E’ necessario predisporre una D.P.I.A. – Valutazione d’Impatto Privacy, redigere un’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del GDPR dove siano indicati i riferimenti del Titolare del Trattamento, del DPO (normalmente non presente in piccole realtà), esplicitate le finalità del trattamento dei dati personali (ovvero le immagini), su quale base giuridica esso avvenga, gli eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali, le tempistiche di conservazione delle immagini. I soggetti autorizzati alla visione delle registrazioni devono essere nominati e gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere a un’area videosorvegliata attraverso il posizionamento degli appositi cartelli informativi.

Gli amministratori sono tenuti ad intervenire e agire attivamente in presenza di illeciti, per difendere i diritti dei singoli e dell’ente, come previsto dall’art. 1130 del codice Civile, operando tempestivamente per proteggere la privacy e i dati, per garantire la gestione corretta del patrimonio comune.

In presenza di un impianto irregolare, è necessario convocare immediatamente un’assemblea straordinaria per affrontare la questione, attestando rischi e illiceità. In assenza di una delibera che ne disponga la rimozione, l’amministratore può valutare le dimissioni motivate al fine di non esporsi personalmente a responsabilità civili e sanzioni amministrative.

Nel frattempo, è opportuno disattivare l’impianto e redigere un verbale che attesti la posizione dell’amministratore e quanto fatto per ristabilire l’ordine legale.

Un’eccezione alla prassi sopra descritta, come chiarito anche dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 71 del 3 gennaio 2013, è costituita da situazioni di urgenza a seguito di atti di danneggiamento già verificatisi e regolarmente denunciati: si possono installare telecamere in condominio senza l’approvazione dell’assemblea se l’obiettivo è proteggere l’integrità dei beni comuni da ulteriori atti di vandalismo.

In conclusione, l’equilibrio tra il diritto alla riservatezza e la tutela del bene comune è la parola d’ordine: la videosorveglianza, pertanto, non deve trasformarsi in un controllo diffuso o in una banca dati con accesso libero, ma non può essere vanificata quando è necessario garantire la sicurezza collettiva.

Fonte: La Guida (Stefania Isoardi – Pentha S.r.l.)

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