È quanto stabilito dal Garante che, attraverso il provvedimento n. 493 dell’11 settembre 2025, ha sottolineato l’illeceità dell’impianto videosorveglianza che un esercente ha installato nel suo locale per monitorare da remoto sia i dipendenti (configurandosi quindi come controllo a distanza dei lavoratori) che gli avventori senza aver esposto i cartelli informativi, né aver fatto regolare richiesta all’Ispettorato del Lavoro.

Non è quindi possibile provvedere a un’installazione di impianti di videosorveglianza (anche quanto non vi sia registrazione) in autonomia e senza una corretta gestione dei dati ed evitando la richiesta di autorizzazione agli enti competenti o accordo sindacale anche se l’intenzione è quella della tutela del patrimonio e dei lavoratori


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