La corte UE conferma la non necessità del consenso se il destinatario è già cliente e se le comunicazioni riguardano beni e servizi analoghi

Il caso è riferito a quanto accaduto a una casa editrice rumena di una piattaforma specializzata nel settore giuridico che si è vista comminare una multa di 9 milioni di euro dal Garante nazionale perché, a scopo di marketing diretto, utilizzava l’indirizzo mail degli utenti che, attivando gratuitamente un account, potevano accedere a contenuti gratuiti su notizie relative a novità legislative e, in via opzionale, accedere anche a quelli a pagamento. L’invio non era regolato da una apposita richiesta di consenso, ma si basava su “soft opt-in” con possibilità, da parte degli utenti, di recedere dall’invio delle comunicazioni commerciali in qualsiasi momento.

Appellatasi alla corte UE quest’ultima ha espresso la propria posizione confermando che, all’interno di un rapporto che regola la vendita di prodotti e servizi fra azienda e utente, l’operatore che ha ottenuto l’indirizzo mail del cliente può, senza chiedere uno specifico consenso, utilizzarla per inviare comunicazioni commerciali di vendita diretta di beni e servizi analoghi a quelli che sono già stati forniti al cliente sempre fatta salva la possibilità, per quest’ultimo, di opporsi a ulteriori ricezioni qual ora non più interessato.


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