Dopo aver inutilmente cercato negli sms promozionali ricevuti le corrette indicazioni per poter esercitare i propri diritti, un interessato ha chiesto la cancellazione dei propri dati per l’invio dei messaggi promozionali scrivendo all’indirizzo aziendale per in contatto con il pubblico. L’azienda però ha continuato l’invio dei messaggi costringendo l’utente a rivolgersi al Garante il quale ha sanzionato per la somma di 5mila euro l’azienda (provvedimento n. 644 del 23 settembre 2026).

L’azienda, in sua difesa, ha affermato che la mail utilizzata dall’interessato non veniva presidiata dal personale autorizzato alla gestione delle richieste in materia di privacy. Tuttavia, il Garante sottolinea l’importanza di saper sempre riconoscere le mail che contengono un esercizio di diritti anche quando sono inviate a caselle di posta elettronica aziendali diverse da quella specifica. Infine ha ricordato che ogni sms di tipo commerciale deve permettere ai destinatari di interrompere l’invio in modo semplice e diretto, attraverso un link o un indirizzo d posta che deve essere sempre evidente oppure rispondendo all’ultimo messaggio ricevuto con la parola “STOP”.

Per maggori informazioni sull'esercizio dei diritti degli interessati, contatta i nostri uffici.

Altri articoli

Scopri altre novità sulla protezione dati e GDPR.

Il Governo italiano vuole accelerare il recepimento dell’Ai Act

In discussione le condizioni di ammissibilità dell’uso del riconoscimento facciale tramite la videosorveglianza

Se la geolocalizzazione diventa continuativa

Si configura un illecito controllo a distanza dell’attività lavorativa

Dal 27 luglio entra in vigore l’AI Omnibus

A fronte di nuove scadenze, restano validi gli obblighi di trasparenza