Recentemente il Garante privacy è tornato sulla questione dei cookies e “degli altri strumenti di tracciamento” per meglio delineare una serie di strumenti, diversi dai cookies, che sono molto utilizzati e comportano il rischio di identificazione tracciamento dell’utente on-line ancora più invasivo dei cookies: si tratta dei cosiddetti “pixel” che vengono inseriti nei siti (es. il pixel di facebook) o nelle newsletter inviate via mail, o ancora in form, pagine internet specifiche, comunicazioni mail ecc.

Se per anni si è vissuti in una sorta di “zona grigia” dove questi strumenti non erano facilmente inquadrabili nella normativa, con il provvedimento del 17 aprile 2026 il Garante a precisato senza ombra di dubbio che tutte le tecniche di tracciamento (e non solo i cookies) ricadono nell’art. 122 del Codice Privacy, il quale prevede che la raccolta di informazioni di tracciamento e/o la memorizzazione di informazioni sul terminale dell’utente per tali scopi è possibile solo previo consenso espresso dell’interessato, con pochissime eccezioni (es. trattamento statistico con dati veramente anonimi).

Il provvedimento di aprile fissa in 6 mesi (quindi ottobre 2026) il termine per i titolari del trattamento di adeguarsi e rendere compatibili i sistemi (soprattutto di marketing e interazione utente) rispondenti alla legge.

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