iviamo in un'epoca in cui i nostri tratti fisici più intimi sono diventati chiavi digitali. L'impronta digitale che sblocca il nostro smartphone, il riconoscimento facciale che ci identifica all'aeroporto, l'iride che autorizza l'accesso a zone riservate: i dati biometrici hanno trasformato radicalmente il nostro rapporto con la tecnologia e la sicurezza. Tuttavia, questa rivoluzione tecnologica porta con sé questioni fondamentali che coinvolgono la privacy, la dignità umana e i diritti fondamentali.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) definisce i dati biometrici come "dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico, relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica e che ne consentono o confermano l'identificazione univoca". Questa definizione, apparentemente tecnica, racchiude in realtà una complessità normativa e pratica che attraversa confini nazionali, settori economici e principi costituzionali.

I dati biometrici offrono vantaggi che vanno ben oltre la semplice comodità d'uso. In primo luogo, rappresentano un livello di sicurezza superiore rispetto ai tradizionali sistemi di autenticazione basati su password o codici PIN. La loro unicità e immutabilità nel tempo li rendono strumenti praticamente impossibili da falsificare o replicare, almeno con le tecnologie attuali.

Nel settore bancario, la biometria ha rivoluzionato l'esperienza del cliente, permettendo transazioni sicure e immediate attraverso il riconoscimento dell'impronta digitale o del volto. Le banche hanno trovato nella biometria una risposta efficace alle crescenti minacce di frode informatica, riducendo significativamente i casi di accesso non autorizzato ai conti correnti.

Federprivacy - di Michele Iaselli

Il settore sanitario ha beneficiato enormemente di queste tecnologie, particolarmente nell'identificazione sicura dei pazienti. In contesti dove un errore di identificazione può avere conseguenze drammatiche, i sistemi biometrici garantiscono che le cure mediche vengano somministrate alla persona corretta, riducendo gli errori sanitari e migliorando la qualità dell'assistenza.

Anche la gestione delle frontiere ha visto trasformazioni significative. Il nuovo Sistema di Ingresso/Uscita (EES) dell'Unione Europea, operativo dal novembre 2024, utilizza dati biometrici per registrare automaticamente i movimenti dei cittadini di paesi terzi, promettendo controlli più efficienti e sicuri alle frontiere europee.

Tuttavia, l'adozione massiva di tecnologie biometriche non è priva di ombre. I dati biometrici presentano caratteristiche uniche che li rendono particolarmente sensibili: a differenza di una password, che può essere cambiata se compromessa, un'impronta digitale o un volto non possono essere modificati. Una violazione di dati biometrici rappresenta quindi un danno potenzialmente permanente per l'interessato.

La natura intrusiva di queste tecnologie solleva questioni fondamentali relative alla dignità umana e al diritto alla privacy. Il riconoscimento facciale, in particolare, permette l'identificazione a distanza e spesso senza il consenso esplicito della persona, creando scenari di sorveglianza di massa che ricordano distopie orwelliane.

Inoltre, i dati biometrici possono rivelare informazioni sensibili che vanno oltre la semplice identificazione. Dall'analisi del volto è possibile dedurre l'origine etnica, lo stato di salute, l'età e persino predisposizioni genetiche. Questa capacità di inferenza trasforma i dati biometrici in potenziali strumenti di discriminazione e profilazione.

Le ricerche hanno inoltre evidenziato problemi di accuratezza e bias algoritmici. I sistemi di riconoscimento facciale mostrano tassi di errore significativamente più alti quando applicati a persone con carnagione scura o appartenenti a minoranze etniche, creando disparità nell'accesso ai servizi e potenziali discriminazioni sistemiche.

L'Unione Europea ha adottato un approccio articolato alla regolamentazione dei dati biometrici, caratterizzato dal principio di divieto generale con eccezioni specifiche. L'articolo 9 del GDPR proibisce il trattamento di dati biometrici, classificandoli come "categorie particolari" di dati personali, ma prevede deroghe in presenza di condizioni specifiche, principalmente il consenso esplicito dell'interessato.

Tuttavia, l'implementazione pratica di questo framework varia significativamente tra gli Stati membri. La Germania ha sviluppato un sistema di identità digitale basato su carte d'identità elettroniche con chip certificati, privilegiando la sicurezza tecnologica e l'interoperabilità. La Spagna ha implementato il sistema Cl@ve per l'accesso ai servizi pubblici, integrando il Documento Nacional de Identidad electronico.

La Francia, attraverso la CNIL, ha adottato un approccio particolarmente severo, multando nel 2018 una società che utilizzava dispositivi biometrici per il controllo degli orari dei dipendenti. Questo caso ha stabilito un precedente importante, dimostrando che anche usi apparentemente innocui della biometria possono violare i principi di proporzionalità e necessità.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano ha assunto una posizione particolarmente severa nei confronti dei dati biometrici, sviluppando nel corso degli anni un orientamento che privilegia la tutela dei diritti fondamentali rispetto alle esigenze operative delle organizzazioni.

I recenti provvedimenti del 2024 confermano questa tendenza. Nel caso dell'Igiene Urbana Evolution s.r.l., il Garante ha dichiarato illecito l'uso di sistemi di riconoscimento facciale per la rilevazione delle presenze dei dipendenti, stabilendo che "l'ordinamento vigente non consente il trattamento dei dati biometrici dei dipendenti per finalità di rilevazione della presenza in servizio".

 La sanzione di 120.000 euro comminata a una società del settore automobilistico per l'uso improprio di dati biometrici dei dipendenti rappresenta un chiaro segnale dell'approccio zero-tolerance adottato dall'Autorità.

Particolarmente significativo è il caso Worldcoin Foundation, dove il Garante ha emesso un avvertimento preventivo contro l'uso di sistemi biometrici per la raccolta dell'iride in cambio di criptovalute, evidenziando i rischi connessi a informative inadeguate e al consenso viziato da incentivi economici.

Questi interventi riflettono una filosofia che considera i dati biometrici come elementi troppo sensibili per essere trattati con leggerezza, richiedendo valutazioni rigorose di proporzionalità e necessità che spesso portano a conclusioni negative per i titolari del trattamento.

Tuttavia, questo approccio rigoroso, pur comprensibile e giustificato dalla natura sensibile dei dati biometrici, rischia di creare un paradosso normativo. In alcuni contesti, la negazione sistematica dell'utilizzo di tecnologie biometriche può comportare l'adozione di soluzioni meno sicure o meno efficienti, compromettendo obiettivi legittimi di sicurezza e efficienza operativa.

Nel settore dei controlli di accesso, ad esempio, l'impossibilità di utilizzare sistemi biometrici può portare a soluzioni basate su badge o codici PIN che, pur rispettando formalmente la normativa sulla privacy, offrono livelli di sicurezza significativamente inferiori. In contesti ad alto rischio, come laboratori di ricerca o infrastrutture critiche, questa limitazione può tradursi in vulnerabilità concrete per la sicurezza nazionale o pubblica.

Analogamente, nel settore bancario, l'eccessiva restrizione nell'uso della biometria può ostacolare l'innovazione nei servizi finanziari digitali, costringendo le istituzioni a mantenere processi di autenticazione meno sicuri e user-friendly, paradossalmente esponendo i clienti a maggiori rischi di frode.

Uno dei nodi più complessi nella regolamentazione dei dati biometrici riguarda l'identificazione di una base giuridica adeguata per il loro trattamento. Il consenso, pur essendo la base giuridica più ovvia per dati di questa sensibilità, presenta limitazioni significative in molti contesti pratici.

Nel rapporto di lavoro, il consenso del dipendente è considerato viziato dall'asimmetria di potere che caratterizza la relazione con il datore di lavoro. Il Garante italiano ha più volte ribadito che il consenso non costituisce "di regola, un valido presupposto di liceità per il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo", indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro.

Questa limitazione crea un vuoto normativo significativo. Se il consenso non è valido e non esistono altre basi giuridiche specifiche per l'uso della biometria in ambito lavorativo, molte applicazioni legittime di queste tecnologie diventano di fatto impossibili. L'articolo 2-septies del Codice Privacy italiano prevede che il trattamento dei dati biometrici sia conforme alle "misure di garanzia disposte dal Garante", ma tali misure risultano ancora in corso di elaborazione, creando un'incertezza normativa che perdura da anni.

La necessità di trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica e protezione dei diritti fondamentali richiede un approccio più sfumato e pragmatico. Non si tratta di abbandonare i principi di protezione della privacy, ma di sviluppare un framework normativo che permetta l'utilizzo responsabile e proporzionato delle tecnologie biometriche.

Una possibile soluzione potrebbe essere l'adozione di un approccio basato sul rischio, che consideri non solo la natura del dato trattato, ma anche il contesto di utilizzo, le finalità perseguite, le misure di sicurezza implementate e l'impatto effettivo sui diritti degli interessati. Questo approccio permetterebbe di distinguere tra usi ad alto rischio, che richiedono protezioni massime, e applicazioni a basso rischio, che potrebbero beneficiare di un regime più flessibile.

La privacy by design dovrebbe diventare un principio cardine nell'implementazione di sistemi biometrici. Questo significa progettare fin dall'inizio sistemi che minimizzano la raccolta di dati, utilizzano tecniche di anonimizzazione e pseudonimizzazione dove possibile, e implementano controlli granulari sull'accesso e l'utilizzo dei dati raccolti.

L'adozione di tecnologie privacy-preserving, come l'elaborazione locale dei dati biometrici senza trasmissione in rete, la crittografia omomorfica e i template biometrici cancellabili, potrebbe offrire soluzioni tecniche che conciliano sicurezza e privacy.

Accanto alla regolamentazione pubblica, un ruolo cruciale potrebbe essere svolto dall'autoregolamentazione del settore e dallo sviluppo di standard tecnici condivisi. L'adozione di codici di condotta settoriali, certificazioni di sicurezza e audit indipendenti potrebbe contribuire a creare un ecosistema di fiducia intorno alle tecnologie biometriche.

Gli standard internazionali per la sicurezza biometrica, come quelli sviluppati dall'ISO/IEC, potrebbero fornire punti di riferimento tecnici per l'implementazione di sistemi conformi ai principi di protezione dei dati. La certificazione di conformità a questi standard potrebbe diventare un prerequisito per l'autorizzazione al trattamento di dati biometrici in determinati contesti.

La regolamentazione dei dati biometrici rappresenta indubbiamente una delle sfide più complesse del diritto digitale contemporaneo ma non impossibile, che richiede visione strategica, competenza tecnica e, soprattutto, la volontà di trovare soluzioni di compromesso che servano l'interesse generale della società digitale.


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