Una fondazione, in quanto organismo di diritto pubblico, ha ritenuto lecita la pubblicazione sul proprio sito del nominativo di un lavoratore che è stato raggiunto da licenziamento in quanto sottoposta alla normativa sulla trasparenza (D. Lgs 33/2013 - Decreto Trasparenza). Nonostante i dati pubblicati non fossero relativi alla categoria di dati particolari, l’ex lavoratore si è rivolto al Garante per la Protezione dei dati personali poiché questa informazione avrebbe potuto ledere la sua dignità e incidere sulla sua credibilità.

Il Garante, con un provvedimento del 24 febbraio 2026, ha dato ragione all’ex lavoratore poiché già dal 2007 l’Autorità ha dato indicazioni chiare in merito ai presupposti necessari a consentire la pubblicazione di documenti che facciano riferimento ai dipendenti per i soggetti tenuti al rispetto del Decreto Trasparenza, specificando che non è consentito diffondere dati dei lavoratori a meno che non via sia una specifica norma a prevederlo. E in questo caso non c’è alcuna base giuridica che consenta lecitamente questo tipo di trattamento dei dati.

Tuttavia, il Garante ha disposto una sanzione amministrativa ma che, tenuto conto di un atteggiamento negligente, ma non intenzionale, si è limitato all’ammonimento e a porre attenzione a non compiere più questo tipo di violazione.

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