Una società di revisione è stata sanzionata dal Garante italiano per la protezione dei dati personali poiché, nel procedimento di recupero crediti verso una persona dichiarata titolare del debito, sono state inviate comunicazione di sollecito e di avviso di una eventuale rivalsa sugli immobili, alla moglie e ai fratelli del debitore.

Nel corso dell’istruttoria è inoltre emerso che il soggetto titolare del debito non era la persona attenzionata, bensì un’altra diversa. Nonostante in seguito l’interessato abbia esposto una contestazione sulla pretesa dell’agenzia di recupero del debito, la società ha ignorato la contestazione decidendo di continuare l’attività di recupero e coinvolgendo i familiari dell’interessato, comunicando l’ammontare del debito e la volontà di procedere al recupero forzoso. Accertata l’illiceità della comunicazione e l’errore dell’azienda, quest’ultima si è vita contestare dal Garante anche il danno alla dignità e alla libertà del soggetto contestato, che è visto giudicato negativamente relativamente alla sua affidabilità economica a motivo di un debito mai contratto, ma comunque insistentemente a lui attribuito.

Per maggiori informazioni sulle comunicazioni illecite dei dati e sugli obblighi di aggiornamento e rettifica, contatta i nostri uffici.

Altri articoli

Scopri altre novità sulla protezione dati e GDPR.

Il Governo italiano vuole accelerare il recepimento dell’Ai Act

In discussione le condizioni di ammissibilità dell’uso del riconoscimento facciale tramite la videosorveglianza

Se la geolocalizzazione diventa continuativa

Si configura un illecito controllo a distanza dell’attività lavorativa

Dal 27 luglio entra in vigore l’AI Omnibus

A fronte di nuove scadenze, restano validi gli obblighi di trasparenza