Una società di revisione è stata sanzionata dal Garante italiano per la protezione dei dati personali poiché, nel procedimento di recupero crediti verso una persona dichiarata titolare del debito, sono state inviate comunicazione di sollecito e di avviso di una eventuale rivalsa sugli immobili, alla moglie e ai fratelli del debitore.
Nel corso dell’istruttoria è inoltre emerso che il soggetto titolare del debito non era la persona attenzionata, bensì un’altra diversa. Nonostante in seguito l’interessato abbia esposto una contestazione sulla pretesa dell’agenzia di recupero del debito, la società ha ignorato la contestazione decidendo di continuare l’attività di recupero e coinvolgendo i familiari dell’interessato, comunicando l’ammontare del debito e la volontà di procedere al recupero forzoso. Accertata l’illiceità della comunicazione e l’errore dell’azienda, quest’ultima si è vita contestare dal Garante anche il danno alla dignità e alla libertà del soggetto contestato, che è visto giudicato negativamente relativamente alla sua affidabilità economica a motivo di un debito mai contratto, ma comunque insistentemente a lui attribuito.
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