Con un provvedimento del 26 febbraio 2026, il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha riconosciuto il diritto e confermato la richiesta di un ex dipendente di un’azienda di produzione e distribuzione alimentare di ottenere l’immediata rimozione del proprio nome, numero di telefono e mail aziendale dal sito dell’azienda. Contestualmente ha ritenuto lecita la richiesta dell’ex lavoratore di ottenere anche la copia del contratto originale stipulato con l’azienda all’inizio della collaborazione, anche se lo stesso era stato redatto su un modello comune relativo al settore di appartenenza.
La richiesta di cancellazione dei propri dati, è un diritto previsto dall’art. 17 del GDPR e deve essere soddisfatto non appena la finalità per la quale il titolare li ha raccolti cessa di essere valida. Considerando che la gravità dell’inottemperanza dipende anche dal tempo passato tra la legittima richiesta e le azioni intraprese per darne corso, il Garante, nel comminare la sanzione, ha tenuto conto anche dei sei mesi trascorsi dalla richiesta del dipendente al momento in cui i dati sono stati cancellati dal sito, non ritenendo ammissibile la giustificazione dell’azienda relativamente a non meglio specificati tempi tecnici.
Per maggiori informazioni sui diritti degli interessati e l’adempimento delle richieste ricevute, contatta i nostri uffici.
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