Ristrutturazione
edilizia (bonus 36%) e riqualificazione energetica (bonus 55%). Sono questi gli
interventi che fanno scattare, all’atto del bonifico all’esecutore dei lavori,
la ritenuta del 10% da parte delle banche e di Poste italiane Spa.
Lo
ha stabilito l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del direttore del 30
giugno 2010.
Prima la legge
La
ritenuta del 10%, a titolo di acconto dell’imposta sui redditi dovuta dai
beneficiari dei pagamenti, è stato introdotto dal Dl 78/2010, decreto in fase
di conversione in legge. La norma – l’articolo 25 – nel disporre l’obbligo a
carico di banche e di Poste italiane, demandava, appunto, all’Agenzia delle
Entrate l’individuazione delle spese “agevolate” (fonte di oneri deducibili o
detraibili) al cui pagamento scatta la ritenuta.
Poi il provvedimento
Il
provvedimento ha anche specificato gli altri adempimenti, successivi e
collegati, cui sono tenuti gli operatori finanziari:
• versare
la ritenuta con F24, utilizzando il codice tributo 1039, istituito con la
risoluzione n. 65/E
• certificare
la stessa al beneficiario del bonifico entro il 28 febbraio dell’anno
successivo
• riportarla
nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).
r.fo.
(tratto
da Fiscooggi del 30/06/2010)